La sentenza del TAR n.131 del 16.01.2013 relativa al ricorso n. 1167 del 2012 presentato da H3Gcontro il Comune di Magenta ha annullato parte degli artt. 3 e 4del regolamento comunale n. 29 del 2006 perché illegittimi.
Alla luce di tale sentenzarisulta che gli articoli del Regolamento impugnato e annullati in partedal TAR, non possono più trovare applicazione nell’ordinamento comunale.
Si riportano di seguitogli artt. 3 e 4 del regolamento con evidenziate le frasi annullate dallasentenza.
ART. 3- LOCALIZZAZIONEE INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
La localizzazionee l’installazione degli impianti oggetto del presente regolamento deveavvenire in modo da minimizzare l’impatto elettromagnetico sulla popolazionecompatibilmente con la qualità del servizio svolto dagli impianti stessie comunque in ottemperanza ai valori limite di immissione come definitidalla normativa statale e regionale vigente.
Si definisce la seguentedisciplina di installazione per tutti gli impianti come indicati all’art.1 del presente regolamento:
a- è vietatal’installazione di qualsiasi impianto nel perimetro di pertinenza di asili,scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, oratori, aree averde attrezzato con parco giochi .
b- Nelle aree di particolaretutela, esterna alle aree indicate al punto precedente, è vietatala localizzazione ed installazione degli impianti con potenza totale aiconnettori di antenna superiore a 300 Watt; si specifica che il valoreper la potenza indicata è da intendersi come somma delle potenze, ai connettoridi antenna, relativa a tutti gli impianti ubicati nel sito.
c- Nella “Area 1”,esterna a quella di particolare tutela, è vietata la localizzazione edinstallazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superioria 1000 Watt; si specifica che il valore per la potenza indicata è da intendersicome somma delle potenze, ai connettori di antenna, relativa atutti gli impianti ubicati nel sito.
Omissis …..
ART. 4- PROGRAMMAZIONEANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI
Entro il 30 novembredi ogni anno, i gestori di rete di telecomunicazioni sono tenuti a presentareal Sindaco ed all’ARPA un piano di localizzazione con la descrizione dellosviluppo e/o modificazione dei sistemi da loro gestiti; tale piano dovràcontenere l’indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuovestazioni e le scelte circa l’ottimizzazione dei diversi impianti al finedi minimizzare l’esposizione della popolazione.
E’ esclusa l’installazionedi impianti che non siano compresi nel piano di localizzazione annuale.
Regolamento Stazioni Radio Base approvato con CC 29 del 29.06.2006
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Regolamento Stazioni Radio Base approvato con CC 29 del 29.06.2006 |