In data 5/06/2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Chi può costituire una Unione civile
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’Unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune italiano (scelto dalle parti) ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Sono cause impeditive della costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:
– la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
– l’interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
– la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
– la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. All’Unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile.
Qual è l’iter da seguire per la costituzione dell’Unione civile?
Chi intende costituire un’Unione civile deve darne comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune, servizio postale, posta elettronica/PEC o attraverso mail dell’Ufficio di Stato civile del Comune di Magenta: stato.civile@comune.magenta.mi.it
L’Ufficiale dello Stato civile comunicherà la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, all’Ufficiale dello Stato civile.
La richiesta di costituzione dell’Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.
Nell’istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull’atto di costituzione dell’unione civile.
Scelta del cognome: mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
Costituzione dell’Unione civile
L’unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all’Ufficiale dello Stato civile).
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell’ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
Il nulla osta per i cittadini stranieri
Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall’autorità straniera competente (Autorità diplomatica\consolare in Italia dello Stato estero di cittadinanza). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per il scioglimento del matrimonio.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014; oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
Il modulo di richiesta di costituzione Unione Civile è scaricabile tra gli allegati.
Riferimenti normativi
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
Legge 20 maggio 2016 n. 76