Residenza

NOTA BENE

SI INFORMA CHE dal 15 MARZO 2023

Le “Dichiarazioni di Residenza” di:

· trasferimento di residenza da altro Comune italiano

· cambio di indirizzo all’interno del Comune di Magenta

· rimpatrio in Italia di cittadini AIRE

DOVRANNO essere inserite ESCLUSIVAMENTE sul portale del Ministero dell’Interno ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it

Le Dichiarazioni anagrafiche di residenza di IMMIGRAZIONE DALL’ESTERO si potranno presentare direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe prendendo appuntamento al numero 02/9735325 o inoltrare via PEC la dichiarazione all’indirizzo istituzionale del Comune di Magenta protocollo@pec.comune.magenta.mi.it

Coloro che sono impossibilitati all’inserimento sul portale ministeriale potranno prendere appuntamento al n. 02/9735325

CHE COSA E’ E A COSA SERVE

Cos’è la residenza anagrafica?

la residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001)

1. le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);

2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l’ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento, a sua volta, l’ufficio ha l’obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della

Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d’uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l’occupazione dell’immobile.

Tipologie di richieste

– Dichiarazione di cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero

– Dichiarazione di cambio indirizzo/interno nell’ambito del Comune di Magenta

da inserire direttamente al sito ANPR del Ministero dell’Interno al seguente indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it

Allegati

I cittadini italiani e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di un documento d’identità (carta di identità, patente o passaporto) di tutti i dichiaranti maggiorenni.

I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’Allegato A della modulistica ministeriale.

Nel caso in cui siano coinvolti nella dichiarazione di iscrizione anagrafica dall’estero cittadini appartenenti all’Unione Europea oltre ai documenti sopra indicati è obbligatorio presentare i documenti descritti nell’Allegato B della modulistica ministeriale.

Entro 45 giorni dall’avvio del procedimento, dopo l’accertamento della Polizia Locale e le verifiche del possesso dei requisiti, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata) e successivo provvedimento di annullamento, la nuova residenza si considererà confermata.

In caso di annullamento sarà ripristinato con effetto retroattivo, il precedente indirizzo di residenza.

L’Anagrafe provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, anche al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità giudiziaria.

Non si forniscono informazioni telefoniche o di persona circa la fase del procedimento.

Informazioni utili

Tutti coloro che intendono chiedere la residenza (Legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5) hanno l’obbligo di dichiarare, pena la nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc.), compilando la sezione predisposta nel modulo ministeriale della dichiarazione.

Non è possibile dichiarare di essere residente presso un’abitazione in ristrutturazione (cantiere edile).

Al fine di facilitare l’accertamento da parte della Polizia Locale si consiglia di apporre il proprio cognome sul citofono e/o sul campanello dell’abitazione.

Se si è titolari di patente e/o si è intestatari di veicoli targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.

INFORMAZIONI UTILI

· Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d´identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente (carta di identità in corso di validità o passaporto) e che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo medesimo.

· I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell´Allegato A della modulistica ministeriale.

· I cittadini comunitari provenienti dall´estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall´Allegato B della modulistica ministeriale.

· Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in tutte le sue parti (sono obbligatori i campi contrassegnati con l´asterisco) per chi presenta il modulo cartaceo.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell´Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.

Entro 45 giorni dall´avvio del procedimento, dopo l´accertamento dei requisiti e le verifiche dei Vigili, senza che l´Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata.

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l´Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.

L´Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all´Autorità di pubblica sicurezza.

  • Documenti
Nome File
Autodichiarazione-Legge-n.-47-allegato-2-AUTORIZZAZIONE-DEL-PROPRIETARIO.pdf
Modulo-dichiarazione-residenza.pdf
Modulo-dichiarazione-residenza-in-convivenza.pdf
Dichiarazione-di-trasferimento-residenza-estero.pdf
Allegato-B_ue.pdf
dichiarazione_residenza_AllegatoA.pdf