NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Regionale n. 6/2010
Art. 108
(Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
- Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all’articolo 68, comma 1.
- Gli esercizi devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.
3 (omesso)
Art. 109
(Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
- Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
- (omesso)
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
Art. 110
(Sanzioni)
Per la violazione delle disposizioni degli articoli 108 e 109 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80 commi 2, 3, 4 e 5.
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ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. VII/17516/2004 l’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno 2 giorni di anticipo, l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di apertura e chiusura