CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l’atto di nascita.
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Il nome del minore
Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.
Non può essere assegnato un cognome come nome.
Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
Il cognome del minore
L’utilizzo del cognome paterno
Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.
Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.
Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
DOPPIO COGNOME ( Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2022)
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l’attribuzione del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.
Esempi:
I genitori padre: BIANCHI – madre: ROSSI possono scegliere di attribuire uno dei seguenti cognomi:
· BIANCHI ROSSI (cognome paterno + cognome materno) · ROSSI BIANCHI (cognome materno + cognome paterno)
· BIANCHI (solo cognome paterno) · ROSSI (solo cognome materno)
Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l’intero cognome e non una sola parte di esso.
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI BIANCHI possono, quindi, attribuire uno dei seguenti cognomi:
· ROSSI VERDI BIANCHI (cognome paterno + doppio cognome materno)
· VERDI BIANCHI ROSSI (doppio cognome materno + cognome paterno)
· ROSSI (solo cognome paterno)
· VERDI BIANCHI (solo doppio cognome materno)
Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza.
Cognome e nome dei cittadini stranieri
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
La cittadinanza del neonato
E’ cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull’atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall’autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza “da definire”, fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
A chi si rivolge
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell’atto di nascita
Chi può presentare
La denuncia di nascita può essere effettuata:
· da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
· da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;
· da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro (vedi casi particolari).
Accedere al servizio
Come si fa
Dove ci si deve rivolgere
· presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall’evento),
· presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall’evento),
· presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall’evento),
· presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall’evento),
· presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l’iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall’evento),
· presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall’evento)
- se il bambino è minore di 14 anni è necessaria la dichiarazione di assenso dell´altro genitore che ha già riconosciuto il figlio;
- se il minore ha un´età compresa tra i 14 e 18 anni, è necessaria la dichiarazione di assenso del minore stesso.