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ACCESSO DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL’ANAGRAFE NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA
Circolare Ministero dell’Interno – Affari interni e territoriali – n.107 del 24 novembre 2023
Con il suddetto provvedimento si definisce l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) al fine di consentire agli avvocati iscritti albo tenuto dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), di chiedere-per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale –l ‘erogazione D.A.I.T. di alcune certificazioni anagrafiche in modalità telematica (Anagrafico di nascita: Anagrafico di matrimonio: Cittadinanza : Esistenza in vita: Residenza: Residenza AIRE: Stato civile; Stato di famiglia: Residenza in convivenza: Stato di famiglia AIRE: Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile: Contratto di Convivenza).
La richiesta di accesso al nuovo servizio ANPR è consentita previa identificazione digitale dell’avvocato e presuppone la verifica dell’iscrizione del richiedente al citato Albo, tramite la Piattaforma Digitale 1 azionale Dati (PDND), alla quale sia ANPR che il Consiglio Nazionale Forense sopracitato sono collegati
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CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
A partire dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, anche per un componente della propria famiglia, senza più doversi recare allo sportello, basterà collegarsi al sito www.anpr.interno.it
Dal portale potranno essere scaricati i seguenti certificati:
– Anagrafico di nascita
– Anagrafico di matrimonio
– di Cittadinanza
– di Esistenza in vita
– di Residenza
– di Residenza AIRE
– di Stato civile
– di Stato di famiglia
– di Stato di famiglia e di stato civile
– di Residenza in convivenza
– di Stato di famiglia AIRE
– di Stato di famiglia con rapporti di parentela
– di Stato Libero
– Anagrafico di Unione Civile
– di Contratto di Convivenza
Come scaricare i certificati
Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. n. 445/2000). Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare i certificati ma dovranno presentare l’Autocertificazione
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “.
Secondo quanto disposto dalle recenti modifiche apportate al Testo Unico sulla documentazione amministrativa, dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni (“Le norme del presente testo unico … disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati”, art. 2 del D.P.R. n. 445/2000).
Resta invariato l’obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni certificanti (art. 71, co. 4 del citato DPR), di verificare, su richiesta del soggetto privato, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ed eventualmente confermare quanto oggetto della dichiarazione.
A seguito di tale richiesta, che dovrà quindi riportare un esplicito riferimento all’autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000), la P.A. potrà rilasciare un’informativa o un certificato, con valenza meramente sostitutiva o integrativa della verifica dell’autocertificazione.
Art. 33 del Regolamento anagrafico – Certificati anagrafici
1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall’articolo 35, l’ufficiale d’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
I certificati anagrafici possono essere richiesti in qualsiasi comune subentrato in ANPR (Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (deve essere già subentrato sia il comune di residenza sia il comune ove si fa la richiesta);
Art. 35. Del Regolamento Anagrafico – Contenuto dei certificati anagrafici
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
· i certificati storici si rilasciano sempre previa motivata richiesta: è quindi necessaria una richiesta scritta e una valutazione dell’ufficiale d’Anagrafe;
Le ricerche storiche: i certificati storici previsti dal D.P.R. 642/1972, scontano i diritti di segreteria nella misura di € 2,58 per ogni nominativo.
IMPOSTA DI BOLLO sulla certificazione anagrafica
L’imposta di bollo si sconta all’origine sull’emissione del certificato. L’eventuale esenzione dall’imposta dovrà essere richiesta espressamente dal cittadino, non generica e conforme al D.P.R 642/1972 e alle ulteriori norme in materia di rilascio di certificati.
VALIDITÀ
I certificati hanno validità sei mesi dalla data del rilascio.
COSTO:
– se in carta libera bisogna pagare € 0,26;
– se in bollo, bisogna produrre una marca da bollo da € 16,00 e pagare € 0,52 per diritti di segreteria.
SPEDIZIONE CERTIFICATI
Chi non può recarsi all´Anagrafe può avvalersi del servizio di spedizione inviando una richiesta scritta indirizzata a: Sindaco del Comune di Magenta – UFFICIO ANAGRAFE– P.zza Formenti n° 3 – 20013 Magenta.
Nella richiesta occorre specificare i dati anagrafici, il documento che si richiede e l´uso.
E´ necessario allegare:
– busta già affrancata con i dati del destinatario ed indirizzo a cui recapitare la certificazione;
– marca da bollo;
– ricevuta del bonifico su IBAN IT96Z0103033322000002001338 del