CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
Atto di riconciliazione (avvenuto a seguito di separazione personale) art. 157 del C.C. e 63 del DPR 396/2000
In caso di riconciliazione, i coniugi che avevano ottenuto una sentenza di separazione (sia consensuale che giudiziale) presso il Tribunale devono rendere una dichiarazione di avvenuta riconciliazione davanti all´ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio, oppure presso il Comune di residenza, qualora l´atto di matrimonio sia stato trascritto.
COME SI FA
Occorre fissare un appuntamento per consentire all´ufficio di acquisire la documentazione necessaria. Nel giorno stabilito gli interessati devono presentarsi per rendere la dichiarazione che in una certa data si sono riconciliati. Di questa riconciliazione è fatta annotazione sull´atto di matrimonio.