LA COMMISSIONE EDILIZIA – TITOLO III DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Composizione
La Commissioneedilizia è organo tecnico-consultivo del Comune in materia edilizia ed urbanistica, è composta da cinque membri ed è presieduta dal Dirigente del Settore Tecnico o da suo delegato. Oltre che dal Presidente, la Commissione è composta dai seguenti membri, tutti in possesso di comprovata esperienza professionale e con uguale diritto di voto:
a) un esperto in progettazione architettonica e storia dell’architettura urbana e contemporanea;
b) un esperto in tecnologie edilizie ed efficienza energetica;
c) un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche;
d) un esperto in viabilità e trasporti;
Gli esperti vengono individuati sulla base di segnalazioni di terne di nominativi da richiedere agli Ordini, nonché sulla base di curricula. A tal fine viene affisso un bando all’Albo Pretorio. Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, il responsabile del Servizio Urbanistica ed il responsabile dello Sportello Unico all’Edilizia, quest’ultimo con funzioni di Segretario.
Nomina e designazione
La Commissione edilizia viene nominata dalla Giunta Comunale, che nomina anche i membri supplenti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest’ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione edilizia.
Durata
La durata in carica della Commissione edilizia corrisponde a quella del mandato del Sindaco, ed i membri non possono durare in carica per un periodo superiore a due mandati consecutivi. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione edilizia si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta Comunale.
Incompatibilità
La carica di membro della Commissione edilizia è incompatibile con la carica di membro della Commissione Comunale per il Paesaggio presso il Comune di Magenta, oltre che di Sindaco, Assessore o consigliere comunale presso il Comune presso il Comune di Magenta. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione edilizia.
Conflitto d’interessi
I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall’aula. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione edilizia.
Assenze ingiustificate
I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione edilizia.
Attribuzioni della Commissione
La Commissione edilizia è un organo tecnico consultivo del Comune in materia edilizia ed urbanistica che valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo alla loro corretta relazione con il contesto urbano e paesistico ambientale, sia nell’ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, sia – ove richiesto – nell’ambito delle procedure per l’approvazione delle opere pubbliche. La Commissione Edilizia si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dal responsabile del procedimento già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale. La Commissione edilizia può sentire, quando lo ritenga necessario, il progettista od i proponenti l’intervento, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l’espressione del parere. La Commissione edilizia può altresì eseguire sopralluoghi quando siano ritenuti necessari per la valutazione del progetto e per l’espressione del parere.
Pareri della Commissione Edilizia
Il parere della Commissione edilizia, fatti salvi i casi di cui è esclusivamente competente la Commissione Comunale del Paesaggio, è richiesto sugli interventi soggetti a permesso di costruire, nei seguenti casi:
a) nuova edificazione ed ampliamenti;
b) ristrutturazione;
c) risanamento conservativo e restauro;
d) piani attuativi ed opere di urbanizzazione progettate e realizzate da privati;
e) distintivi urbani ed attrezzature per l’illuminazione pubblica;
f) interventi sul verde;
g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria progettate direttamente dai funzionari del Settore Tecnico, o da professionisti esterni all’uopo incaricati, qualora il Sindaco, la Giunta Comunale o il Dirigente del Settore lo ritengano opportuno per la valenza tecnico-progettuale del progetto stesso.
Parere preventivo
La Commissione edilizia può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all’inserimento nel contesto urbano ed ambientale delle opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo. Il parere preventivo, se favorevole, vincola, per gli aspetti presi in considerazione, il successivo esame del progetto definitivo a cura del responsabile del procedimento, sempre che la commissione edilizia non richieda il riesame. Il progetto preliminare deve essere corredato dai seguenti elaborati:
a) planimetria in scala adeguata che consenta l’esatta individuazione dell’immobile;
b) rilievo dell’immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l’indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d’uso dei locali, e con l’indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni;
c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all’immobile ed al contesto;
d) relazione illustrativa delle soluzioni progettuali di massima e dell’intervento da realizzare;
e) dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme allo strumento urbanistico generale e alle norme del regolamento edilizio.
Convocazione
La Commissione edilizia si riunisce in via ordinaria ogni 15 (quindici) giorni e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all’ordine del giorno, copia della convocazione è inviata allo Sportello Unico all’Edilizia che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
Ordine del giorno
Il Presidente fissa l’ordine del giorno da trasmettere ai componenti almeno 5 giorni prima della data della seduta.
I progetti sono iscritti all’ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
Validità delle sedute e delle decisioni
Affinché le sedute della Commissione edilizia siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Pubblicità delle sedute
Le riunioni della Commissione edilizia non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il/i progettista/i dell’intervento limitatamente all’illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività d’esame e di espressione del parere.
Verbalizzazione
Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario responsabile dello Sportello Unico all’Edilizia o suo delegato. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti i membri presenti.