Si considerano “aree di pertinenza edificatoria” quelle sulla cui superficie sono stati calcolati o verranno calcolati gli indici di fabbricabilità territoriale o fondiaria previsti dai vecchi strumenti urbanistici generali ed attuativi e dal presente piano di governo del territorio e dai piani attuativi dello stesso, e che risultano asservite agli edifici e complessi realizzati o che verranno realizzati. Il rapporto di pertinenza tra un’area e uno o più edifici deve essere registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.
È area di pertinenza di un edificio realizzato in attuazione di un precedente strumento urbanistico generale quella che all’edificio stesso si deve considerare asservita in quanto calcolata ai fini della sua realizzazione in applicazione degli indici di edificabilità previsti da detto strumento generale e anche la più estesa area calcolata in applicazione degli indici più restrittivi eventualmente previsti dal presente Piano.
Il trasferimento dell’edificabilità di pertinenza di un’area su altra area limitrofa, entrambe ricadenti in Aree B di cui all’art. 14 anche se con U.f. differenti, e ricadente nella zona avente la medesima destinazione e la stessa densità fondiaria è consentito a condizione che la conseguente concentrazione volumetrica avvenga senza comportare violazioni delle norme tipo-morfologiche della zona.
Ai fini dei vincoli volumetrici e della verifica del rispetto di tutti gli indici di edificazione prescritti dal presente piano si deve assumere come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici già esistenti l’area di proprietà alla data di adozione del presente strumento urbanistico. Nel caso di frazionamenti successivi alla data di adozione di cui al precedente comma i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere oggetto di calcolo ai fini edificatori solo nella misura in cui non si debbano considerare asserviti, ai sensi del precedente comma ed in base ai nuovi indici di Piano, all’edificio od agli edifici esistenti sull’originaria unitaria proprietà. Rimangono, in ogni caso, fermi tutti i vincoli di pertinenza volumetrica, anteriori all’adozione del Comune di Magenta – Piano delle Regole – Norme Tecniche di Attuazione – TITOLO 1° GENERALITA’ 12 presente strumento, derivanti da calcolo delle aree ai fini del rilascio dei permessi di costruire o della formazione di altri titoli abilitativi urbanistico-edilizi (dia, scia) oppure derivanti dalla stipulazione di convenzioni urbanistiche (anche non ancora trascritte nei registri immobiliari) cui abbia fatto seguito, in epoca anteriore all’adozione del presente piano od anche in epoca posteriore, la realizzazione degli edifici previsti dai titoli abilitativi stessi o dalle convenzioni suddette.
Pertanto per quanto sopra esposto è necessario presentare un ATTO RICOGNITIVO DELLA DENSITA’ EDILIZIA E VINCOLO UNILATERALE DI ASSERVIMENTO, nei termini espressi nel fac-simile qui sotto allegato, che dovrà essere trascritto a favore del Comune di Magenta sui Registri Immobiliari, da prodursi in duplice copia, a cura e spese dell’interessato. Lo Sportello Unico per Edilizia detiene la copia dell’atto per la propria documentazione d’archivio.