Strutture Ricettive

Strutture ricettive alberghiere

Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante

Strutture ricettive non alberghiere

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in: bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli, foresterie, locande, rifugi e bivacchi, strutture all’aria aperta, case per ferie
  1. case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite da enti, associazioni e fondazioni operanti senza fine di lucro, cui possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari;
  2. ostelli per la gioventù: strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, di competenza della Direzione Sport e politiche per i Giovani di Regione Lombardia;
  3. foresterie lombarde: strutture gestite in forma imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa alimenti e bevande, in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  4. locande: strutture ricettive complementari all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercitate in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
  5. case e appartamenti per vacanze: strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari;
  6. bed & breakfast: attività a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa, per la fornitura di alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto;
  7. rifugi e bivacchi: di competenza della Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni – Regione Lombardia;
  8. strutture all’aria aperta: comprendono campeggi (ospitalità offerta prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti), villaggi turistici (ospitalità offerta prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili) e aree di sosta (esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue

Case e appartamenti per vacanze (CAV) e le locazioni turistiche (LT)

Le case e appartamenti per vacanze (CAV), definite all’articolo 26 della L.R. 27/2015, sono “strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale (…). Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale
  • in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi”

Le locazioni turistiche sono state definite da Regione Lombardia con proprio atto D.D.u.o. 13056 del 17.09.19 e con D.D.u.o 17869 del 6.12.19.

Le locazioni turistiche sono alloggi dati in locazione ex articolo 53 del codice del turismo (decreto legislativo 79/2011), articolo 1 comma 2 della legge 431/1998 e articolo 1571 del Codice civile. Non si configurano come strutture ricettive e non sono pertanto previsti i seguenti adempimenti:

  • comunicazione delle tariffe
  • cessazione temporanea
  • periodo di chiusura di 90 giorni

sia le CAV che locazioni devono, pena l’applicazioni delle sanzioni previste per legge:

    • comunicare i flussi turistici alla Provincia attraverso Ross 1000
    • comunicare gli alloggiati alla Questura
    • utilizzare il codice Cir

Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della Legge Regionale 27/2015, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune, sono intraprese previa SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ai sensi dell’articolo 19 della l.241/1990.

Anche le Locazioni Turistiche sono soggette a comunicazione.

La SCIA e la Comunicazione di inizio attività devono essere presentate a mezzo del portale http://www.impresaingiorno.gov.it

 

FAQ B&B

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbfd7056-7f87-4756-92ba-4e2a86506b68/22012018_FAQ%2Bbed%2B%26%2Bbreakfast.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbfd7056-7f87-4756-92ba-4e2a86506b68-mN72FY5

 

FAQ Foresterie Lombarde

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e0bd7df4-e0e2-46d5-9088-1ae03d5a97df/FAQ+Foresterie_22.01.2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e0bd7df4-e0e2-46d5-9088-1ae03d5a97df-mN72G0z

ROSS 1000

https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/

CIR – Codice identificativo di riferimento

https://www.cittametropolitana.mi.it/turismo/news/Case-e-appartamenti-vacanze-obbligatorio-dal-1-novembre-2018-il-CIR-Codice-Identificativo-di-Riferimento./