Con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31-07-2019 a partire dal 1° ottobre 2019 sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti alla circolazione per i veicoli euro 3 diesel e prende avvio il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli tramite l’installazione a bordo di un dispositivo (c.d. “scatola nera”) in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale, al fine di introdurre nuove modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire saranno disponibili a partire dal mese di ottobre sulla web application www.movein.regione.lombardia.it
MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020 sono in vigore le seguenti limitazioni:
A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:
- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3 diesel”);
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel ed Euro 2 diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 3 diesel” sono estese a tutto l’anno, a partire dal 1° ottobre 2019, e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). A partire dall’11 gennaio 2021 l’applicazione delle limitazioni viene estesa anche in tutti i Comuni di Fascia 2
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, a partire dall’11 gennaio 2021, per tutto l’anno per i seguenti autoveicoli:
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina (autoveicoli di classe “Euro 1 benzina”)
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 1 benzina” sono in vigore, a partire dall’11 gennaio 2021, per tutto l’anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, a partire dall’11 gennaio 2021 e successivamente dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i seguenti autoveicoli:
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4 diesel”).
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4 diesel” sono in vigore, a partire dall’11 gennaio 2021, nel semestre invernale e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.
A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:
- dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.
A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:
- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”).
Controlli e sanzioni
A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Per i casi di esclusione e deroga consultare il sito di Regione Lombardia.
PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN AMBITO CIVILE
Impianti a biomassa legnosa
A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.
In particolare dall’1.01.2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:
- il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle” (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle);
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “tre stelle” (divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle);
- dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.
La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa
La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.
Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.
Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori – prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.
Olio Combustibile
Con la d.G.R. 10858 del 21/12/2009 e con la successiva Legge Regionale n.11/2010, si è definito il divieto permanente di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MWin tutta la Regione Lombardia.
Climatizzazione
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine, ripostigli, scale, box e depositi nelle abitazioni.
DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI
Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 – Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe all’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).
Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095/2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 della d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017.
Per maggiori informazioni:
Misure di limitazione di Regione Lombardia
Pubblicazione “L’aria che respiro” di Regione Lombardia