Vendita usato – registro

Permane l’obbligo della tenuta del Registro dei beni usati disposto dall’art 128 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza come precisato dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 557/PAS del 21.03.2018

                                                                                                                    Art. 128. (Art. 129 T. U. 1926) – REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identita’ o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita’ di coloro con i quali le operazioni di cui al primo comma stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone, che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita’ nei modi predetti. L’esercente, che ha comprato cose preziose, non puo’ alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.