Coronavirus, Dpcm del 3 novembre: tutto quello che c’è da sapere
Il 3 novembre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm che introduce ulteriori norme per il contrasto dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Covid-19. In allegato il testo completo e il modello per l’autocertificazione. A partire da venerdì 6 novembre nelle Regioni individuate nello scenario caratterizzato da massima gravità e da un livello di rischio alto (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria), definite zone rosse, scattano ulteriori obblighi e limitazioni in aggiunta a quelle in vigore a livello nazionale. Il ministero della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre. (CHIARIMENTI AL DPCM – INFORMAZIONI SU MERCATI E COMMERCIO – NEGOZI A CASA TUA – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA)
Restrizioni per le zone rosse
Spostamenti e autocertificazione
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione
Chiusure dei negozi
Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature (solo per bambini e neonati), ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri. Sono chiusi i mercati non alimentari.
Scuola e Università
A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio. È sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
Regole per la ristorazione
Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Norme per lo sport e l’attività motoria
Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
Smart working
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Restrizioni valide sul territorio nazionale
Spostamenti serali
Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Chiusura di strade e piazze
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico
Ristorazione
Confermata la chiusura alle 18 per tutti i bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo.
Scuola
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Trasporto pubblico locale
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Mostre e musei
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Chiusura dei centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Sale giochi
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
Sport
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano, CONI, e del Comitato italiano paralimpico, CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva
Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Pubblica amministrazione
Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato.
Adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
Deve essere disposta una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario.
Sospesi concorsi pubblici, prove preselettive e selettive in presenza
Non sarà possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile
- Categorie