Certificazione verde Covid-19 (Green pass), le informazioni utili
La Certificazione verde Covid-19 (Green pass) è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione. Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 è esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021. (TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO DEL GOVERNO)
Il decreto legge prevede:
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tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso del Green Pass. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
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l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
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sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
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il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:
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partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
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accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
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spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”
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accedere ai seguenti servizi e attività:
– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– concorsi pubblici.
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per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
– aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.
Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, inoltre, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid-19:
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il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
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il personale e gli studenti universitari.
Dall’1 luglio la Certificazione verde Covid-19 è valida come EU digital Covid certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen.
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