Emergenza Covid-19, Decreto legge del 13 gennaio: limitazioni agli spostamenti e zona bianca

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio ha approvato il Decreto legge che introduce nuove disposizioni, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. I nuovi provvedimenti si andranno ad aggiungere a quelli già previsti dalle diverse fasce di rischio alle quali viene aggiunta la zona bianca, caratterizzata da un livello di rischio basso.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre prorogato al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza dichiarato a seguito dell’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale proclamata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). 

Le nuove misure

  • È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • È istituita una cosiddetta area bianca, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di ‘tipo 1’, con un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area bianca non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.